REVENGE PORN: interventi del Garante privacy a tutela delle vittime

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Normativa e provvedimenti contro il Revenge porn

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Che cos’è il Revenge porn?

Tradotto in italiano significa “vendetta porno” o “porno vendetta”, e sono espressioni che indicano la condivisione pubblica di immagini o video intimi attraverso Internet, senza il consenso dei protagonisti degli stessi.

È un fenomeno che si collega al cosiddetto NON CONSENSUAL PORNOGRAPHY,  che, nel senso più ampio, consiste nella diffusione di immagini pornografiche o sessualmente esplicite a scopo vendicativo, ad esempio per punire o denigrare pubblicamente, bullizzare e molestare la persona alla quale sono relativi.

In pochi paesi al mondo, come in Italia, esiste una legislazione relativa, tesa a tutelare coloro che si ritrovano vittime di questo fenomeno.

Legislazione contro il Revenge porn

In Italia la Legge n.69 del 19/07/2019 ha introdotto disposizioni per la tutela contro la violenza domestica e di genere, prevedendo sanzioni per il fenomeno del Revenge porn.

Nello specifico, l’art.10 dispone che chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.  Oltretutto, la pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno alla persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici, la pena è aumentata.

Di recente, il Garante si è espresso a tutela di potenziali vittime, a seguito di alcune segnalazioni protocollate presso l’Ufficio del Garante, con il quale la persona offesa ha rappresentato di versare in una delle ipotesi di cui all’art.144-bis Codice della Privacy .

Ma che cosa dispone l’art.144-bis?

L’art.144-bis attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato minore di ritenere che registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informativi a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso.

Provvedimenti del Garante

Il Garante, legittimato da questa norma di legge (art.144-bis), con i provvedimenti 9775414, 9775327, 9775948, 9775932, ha ingiunto, in via d’urgenza, a Facebook, Instagram e Google di adottare immediatamente tutte le misure necessarie ad impedire la diffusione sulle relative piattaforme del materiale segnalato all’Ufficio del Garante.

A seguito di questi provvedimenti, contro il Revenge porn esiste un canale di emergenza per le potenziali vittime nato dalla collaborazione tra Garante privacy e Facebook.

Come muoversi oggi?

Già dal 2021, affermato nel corso di questi primi sei mesi del 2022, adesso è compito del Garante ricevere segnalazioni da parte di chiunque abbia fondato motivo di essere potenziale vittima di diffusione sulle piattaforme digitali di materiale a contenuto sessualmente esplicito.

Ricevuta la segnalazione, il garante si attiva in modo tempestivo per disporre il blocco preventivo nei confronti delle piattaforme indicate dal segnalante.